FONDO NAZIONALE ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (FNAPE)

Data: 02-10-2023


  1. Costituzione e regolamento
    Dal 21/12/2015 è costituito il Fondo nazionale per l'Anzianità professionale edile – FNAPE, gestito da CNCE (come stabilito da circolare 12/2015).
  2. Ricezione dati
    Dal mese di gennaio 2016 i sistemi di trasmissione telematica delle denunce mensili, utilizzati da ciascuna Cassa Edile, invieranno al server FNAPE copia delle denunce.
    Le Casse Edili invieranno al server FNAPE, il dato relativo all'avvenuto pagamento dei contributi relativi a ciascuna denuncia.
  3. Ricezione contributi
    Le Casse Edili invieranno al Fondo i contributi riscossi.
  4. Erogazione prestazione
    La prestazione Ape verrà erogata dalle Casse Edili. A tal fine ogni Cassa Edile riceverà dal Fondo, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati relativi ai nominativi dei lavoratori beneficiari e all'importo della prestazione da erogare per ciascun lavoratore, la somma complessivamente necessaria per corrispondere la prestazione stessa ai suddetti lavoratori e il nominativo della Cassa Edile che erogherà la prestazione, ovvero la Cassa Edile di provenienza, intendendosi per tale quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa o il cantiere presso cui il lavoratore è assunto.
  5. Contributo minimo mensile
    La Commissione Nazionale per le Casse Edili, in relazione a talune richieste di chiarimento pervenute, ha specificato che "il contributo minimo mensile per la gestione ape, di 50,00 € per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 150 ore per la contribuzione ape, prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia".
    In altri termini, se il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore darà un importo pari o superiore a 50,00 € il contributo minimo non troverà applicazione; se dal calcolo risulterà un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.
    Tale procedura di calcolo non si applicherà, nei seguenti casi:
    • inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
    • cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;
    • assenza di durata "complessiva" non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
    La regolamentazione del contributo in esame entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di febbraio 2018, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.
    A tale proposito, la CNCE ha sottolineato la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al Fondo Nazionale APE, sommando gli importi dovuti dall'impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.
     
  6. Chiarimenti contributo minimo APE in più Casse Edili
    Si trasmettono nella comunicazione sotto riportata le indicazioni per una modifica delle procedure informatiche in relazione alla gestione del calcolo del contributo minimo APE nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse Edili.
     
  7. Applicazione 35 euro per aspettative a zero ore
     
  8. Disposizioni finali
    Qualsiasi pattuizione territoriale derogatoria alle norme del Regolamento Ape, con l'entrata in vigore delle nuove regole Ape, è da considerarsi nulla.
     

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