Ai sensi dell'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in data 13.09.1957, le organizzazioni sotto riportate, unanimamante d'accordo, in data 5 dicembre 1958, convengono di istituire nella provincia di Mantova una " Cassa Operai Edili " con lo scopo di assistere i lavoratori dell'edilizia e i loro familiari, con inizio di attività e funzionamento a decorrere dal 1° gennaio 1959.
La Cassa Operai Edili è lo strumento per l'attuazione, delle le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., la lega Nazionale Cooperative, il Sindacato Nazionale Artigiani Edili ed Affini, la Federazione Nazionale Artigiani Edili, l'Intersind e le Federazioni dei Lavoratori ( Fe.n.e.a.l. - UIL - F.i.l.c.a. - CISL - F.i.l.l.e.a. - CGIL ), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra Collegio Costruttori Edili di Mantova, il Sindacato Provinciale Artigiani Edili ed Affini, la Confederazione Nazionale Artigianato, Associazione Provinciale di Mantova, l'Unione Provinciale Mantovana Cooperative, l'Associazione Lombarda Cooperative Produzione e Lavoro la F.e.n.e.a.l. - UIL, F.i.l.c.a. CISL, F.i.l.l.e.a. - CGIL, della Provincia di Mantova.Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.La Cassa adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto a favore degli operai, compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano nel territorio nazionale, le attività edilizie ed affini.La Cassa Operai Edili non ha scopo di lucro; di conseguenza non potrà, essendo comunque fatto divieto, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.Per stabilire se si fa luogo a distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale di cui al punto precedente si deve fare riferimento ai criteri contenuti nel comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs 460/97.
La Cassa Operai Edili provvede a:
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